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Lavoro

ISCRO e DIS-COLL: pagati i contributi bastano anche senza iscrizione formale

L'INPS ha deciso che chi ha pagato regolarmente i contributi può ottenere ISCRO e DIS-COLL anche senza aver completato l'iscrizione formale alla Gestione Separata. La novità è contenuta nel messaggio INPS del 31 marzo 2026.
L'INPS ha cambiato le regole per ottenere ISCRO (l'indennità per le partite IVA) e DIS-COLL (l'indennità per i collaboratori). Fino a marzo 2026, molti lavoratori si vedevano rifiutare queste indennità per un motivo burocratico: avevano pagato i contributi ma non avevano completato online l'iscrizione alla Gestione Separata (cioè la registrazione formale al sistema previdenziale INPS per liberi professionisti e collaboratori). Con il messaggio numero 1129 del 31 marzo 2026, l'Istituto ha stabilito che se hai versato correttamente i contributi, una dimenticanza burocratica non può più bloccare il tuo diritto all'indennità. Non ci saranno più rigetti automatici per mancanza di iscrizione formale se i pagamenti sono regolari. ISCRO è l'indennità che spetta ai titolari di partita IVA in caso di interruzione involontaria dell'attività. DIS-COLL è l'indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca. Per ottenere queste indennità devi comunque rispettare tutti gli altri requisiti tecnici previsti dalle circolari INPS. Anche se ora i contributi pagati bastano, resta obbligatorio completare l'iscrizione formale sul portale INPS per garantire la piena copertura previdenziale futura.
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Come ti riguarda

Se sei un libero professionista con partita IVA, un collaboratore coordinato e continuativo, un dottorando o un assegnista di ricerca che ha sempre pagato i contributi ma non ha mai completato l'iscrizione formale alla Gestione Separata INPS, ora puoi ottenere ISCRO o DIS-COLL. Se avevi fatto domanda e ti era stata rifiutata solo per questo motivo burocratico, puoi ripresentarla. Non devi fare nulla di immediato: il cambiamento è automatico per tutte le nuove domande dal 31 marzo 2026. Però devi comunque completare l'iscrizione formale sul sito INPS per evitare problemi futuri e garantire la tua copertura previdenziale completa.

Dati dell'atto

Atto Messaggio INPS n. 1129/2026
Data 31/03/2026
Entra in vigore 31/03/2026
Fonte ufficiale: INPS ↗

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